SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
IL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEGLI EE.LL.
(ACCORDO DEL
6/7/1995 INTEGRATO CON IL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 16/5/1995)
(disapplicazioni del CCNL 1/4/98: art.
3-4-5-6-7-8-10-11-12 -27 bis-31-32-33-34, 38);
Il contratto individuale - Il
periodo di prova
Articolo 14
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è
costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di
legge, della normativa comunitaria e del presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la
forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo
iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è
regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1
indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle
tipologie di cui all'art. 15, comma 6.
5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto
di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a
presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso
al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine
non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta
giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (17/c). In
caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata
la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il rapporto a
tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l'art. 15, comma 8.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data
di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina
dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei
provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 .
Articolo 14-bis *
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad
un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
due mesi per le qualifiche fino alla quarta;
sei mesi per le restanti qualifiche.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già
superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto
del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli
altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai
sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia
il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di
sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica
l'art. 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma
3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti
non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove
maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del
comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto
senza retribuzione, e in caso di mancato superamento dello stesso rientra, a
domanda, nella qualifica e profilo di provenienza .
* Articolo aggiunto dall'art. 3 del Contratto integrativo approvato con
Provv.P.C.M. 7 marzo 1996, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
predetto contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale
(art. 15) *
1. Tutte le Amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale o trasformare, su richiesta dei dipendenti, i rapporti di lavoro
a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.
2. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono
superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a
tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale con esclusione dei profili
professionali indicati nel comma 4, comunque, entro i limiti di spesa massima
annua previsti per la dotazione organica medesima.
Le amministrazioni determinano tali contingenti, sulla base delle domande degli
interessati, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la
normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se a tempo determinato,
( non può essere costituito relativamente a profili che comportino
l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura
comunque denominata oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale
esclusione non opera nei confronti del personale in servizio che, pur appartenendo
ad uno dei profili in questione, non svolga le predette funzioni ) *. La
trasformazione dei posti e l'individuazione dei profili di cui al presente
comma è effettuata dall'amministrazione che ne informa le organizzazioni
sindacali.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di
organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può
essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle
frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei
posti di organico a tempo pieno trasformati ai sensi del comma 2. Tale
disposizione si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo
la stipulazione del presente contratto.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, sulla base delle seguenti
tipologie prescelte dall'amministrazione, per il potenziamento dei propri
servizi anche nelle ore pomeridiane:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del
mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura
tale da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per
il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese
o anno).
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla
prestazione di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comunque
comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
8. Al personale occupato a tempo parziale è consentito, ( previa
motivata autorizzazione ) * dell'amministrazione, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e
non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa
amministrazione.
9. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi
compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto
a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale, di
pari anzianità.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero
di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi
dell'art.18. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero
di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da
tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve risultare da atto scritto e deve
contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al
comma 6. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal comma 2, le
disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 .
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e
successive modificazioni ed integrazioni.
13. Dalla data di stipulazione del presente contratto rimangono in
vigore l'art. 1, commi 2 e 3, l'art. 2, commi 2 e 3, e gli artt. 7, 9 e 10 del
D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 .
* La Legge n.662/96 contiene nuove disposizioni che modificano, in
parte, la preesistente disciplina del tempo parziale. In particolare:
- tutto il personale dipendente ( esclusi i dirigenti ) appartenente alle varie
qualifiche e livelli, può chiedere il passaggio al tempo parziale;
- entro 60 giorni dalla domanda dell'interessato, si determina comunque la trasformazione
a tempo parziale del rapporto: l'amministrazione può rinviare la trasformazione
del rapporto per un periodo non superiore a sei mesi, dalla scadenza del
termine per la costituzione automatica dello stesso, quando da essa derivi
grave pregiudizio alla funzionalità del servizio dove è assegnato il
dipendente;
- qualora l'orario del tempo parziale non superi il 50 per cento di quello
pieno, è consentito al dipendente svolgere anche un'altra attività lavorativa,
subordinata ( purchè non intercorrente con altra P.A. ) ovvero autonoma, anche
con iscrizione ad albi professionali, purchè non in conflitto di interessi con
la P.A.;
- dopo due anni (ai sensi della legge n. 140/97 ) il dipendente a tempo
parziale può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il rientro è un vero e proprio diritto esercitabile anche quando il posto in
organico non è immediatamente disponibile.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato
(art. 16)
1. In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge 18
aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni e dall'art. 23, comma 1, della
L. 28 febbraio 1987, n. 56 , l'Amministrazione può stipulare contratti
individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti
casi:
a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i
quarantacinque giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di
conservazione del posto, compresi i casi di distacco sindacale. Si prescinde
dal limite dei quarantacinque giorni per la sostituzione del personale dei
centri di formazione professionale delle regioni, delle scuole degli enti
locali e del personale degli asili nido, secondo le vigenti disposizioni, anche
regolamentari, nonché in tutti gli altri casi in cui sussistano particolari
motivi di urgenza (1);
b) in sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, sia
nell'ipotesi di astensione obbligatoria, sia in quella di astensione
facoltativa previste dalle leggi n. 1204 del 1971 e 9 dicembre 1977, n. 903 ;
c) per assunzioni stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni;
per particolari punte di attività; per esigenze straordinarie, nel limite
massimo di sei mesi; per attività connesse allo svolgimento dei progetti
finalizzati, secondo la disciplina di cui alla legge n. 554 del 1988, al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127 del 1989, e all'art.
3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, quando
alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio (2);
d) temporanea copertura di posti vacanti nelle singole qualifiche per un
periodo massimo di sei mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso
o sia già stata avviata la procedura di selezione per la copertura degli
stessi.
2. Per la selezione del personale da reclutare, le amministrazioni
applicano i princìpi previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29
del 1993 .
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al
preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale o, prima di tale
data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito avente diritto alla
conservazione del posto.
5. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o
parziale per le figure per le quali tale rapporto può essere costituito.
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto
a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine,
con le seguenti precisazioni:
- le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
- in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli
artt. 21 e 22 in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n.
638.
I periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura
proporzionale secondo i criteri di cui al comma 7 dell'art. 21, salvo che non
si tratti di periodi di assenza inferiori a due mesi.
Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione
del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non
può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 21;
- possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di 10
giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l'art. 19, comma 3.
In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e,
in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile
applicare il disposto dell'art. 14, comma 5, del CCNL stipulato in data 6
luglio 1995, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti
nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per
l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione
dell'art. 2126 del codice civile (3).
7. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di
cui all'art. 2126 c.c. quando:
a) l'apposizione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi
precedenti.
8. Il termine del contratto a tempo determinato può essere
eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta
e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la
proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca
alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a
tempo determinato. Il dipendente può essere riassunto a termine dopo un periodo
superiore a quindici ovvero a trenta giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi. Al di
fuori di tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine
intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o
il rinnovo del contratto a termine sono nulli (3).
9. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 4,
comma 1 del Contratto integrativo approvato con Provv.P.C.M. 7 marzo 1996, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto contratto.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 4,
comma 1 del Contratto integrativo approvato con Provv.P.C.M. 7 marzo 1996, con
effetto dalla mezzanotte del 6 luglio 1995 in virtù dell'art. 10 dello stesso
provvedimento.
(3) Alinea aggiunto dall'art. 4, comma 1
del Contratto integrativo approvato con Provv.P.C.M. 7 marzo 1996, a decorrere
dalla data di sottoscrizione del predetto contratto.
(4) Comma così sostituito dall'art. 4,
comma 1 del Contratto integrativo approvato con Provv.P.C.M. 7 marzo 1996, con
effetto dalla mezzanotte del 6 luglio 1995 in virtù dell'art. 10 dello stesso
provvedimento.
Orario di lavoro - Ferie - Permessi - Malattie
Articolo 17
Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato,
previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi delle fonti normative
vigenti.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura
al pubblico; l'articolazione dell'orario, è determinata previo esame con le
Organizzazioni Sindacali, dai dirigenti responsabili, nel rispetto delle
disposizioni contenute nell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142
al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di
adeguati servizi sociali.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene
determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni;
- rispetto dei carichi di lavoro.
4. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di
flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di
lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare
l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di
entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea
presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di
calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori
alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al
periodo di riferimento;
c) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in
prestabilite articolazioni di orario secondo quanto previsto dall'art. 13 del
D.P.R. n. 268 del 1987 ;
d) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei
servizi, in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di
svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in
attività di volontario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 .
5. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è
accertata mediante controlli di tipo automatico.
Articolo 18
Ferie
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera «a», della L. 23 dicembre
1977, n. 937 .
3. I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione dopo la
stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i
giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque
giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti
ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera «a», della L. 23
dicembre 1977, n. 937 .
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata
legge n. 937 del 1977 (30/a). E' altresì considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'art. 19 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili,
salvo quanto previsto nel comma 16. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno
solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto
conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il
dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie
dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando
comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2
settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per
motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo
di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del
medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese
anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso
possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. In caso di motivate esigenze di carattere personale e
compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle
ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a
ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di
accertarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare.
In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal
dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui
ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione
dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse.
Articolo 19
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i
seguenti casi da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo
grado: giorni tre consecutivi per evento.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno,
3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari
debitamente documentati, compresa la nascita di figli.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente
nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione
esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni
disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai
precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore,
nel limite massimo di 18 ore mensili.
7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti.
8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal
lavor o previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204 del 1971 integrata dalla legge
n. 903 del 1977 , i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono
considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.
Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei
casi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge n. 1204 del 1971 alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità,
giorni trenta annuali di permesso retribuito.
9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni,
ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991,
n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613
per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la
partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato
mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
11. Il presente istituto sostituisce la disciplina legislativa e
contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto.
Articolo 20
Permessi brevi
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione
del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali
permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e
non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie
per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere
effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della
giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati
dal dirigente.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese
successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato
recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Articolo 21
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia
richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi
in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2,
l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle
sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale
competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la
sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e
2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non
allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale,
l'amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le
disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del
profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia
possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di
profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo
inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova
qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.
Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il dipendente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per
malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità
pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le
malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al
dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato
nella tabella n. 1 allegata al presente contratto;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi 3
mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di
appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza
entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza,
attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori
in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel
domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere,
a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all'amministrazione.
14. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il
risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è
versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla
stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere «a»,
«b» e «c», compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non
pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze per malattie iniziate successivamente alla data di stipulazione del
contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso
alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di
riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione
del contratto. Per le amministrazioni alle quali, prima dell'entrata in vigore
del presente contratto, si applicava l'art. 18 del D.P.R. n. 347 del 1983 , il
trattamento economico spettante al dipendente nell'ipotesi di cui al comma 7,
lettera c) è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del presente
contratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera a) dello
stesso comma .
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa
di servizio
(art. 22)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo
previsto dall'art. 21, commi 1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta
l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del
trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente
contratto.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova
applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 21. Nel caso in cui
l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al
dipendente non spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle
vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 8,
comma 1 del Contratto integrativo approvato con Provv.P.C.M. 7 marzo 1996, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto contratto.
Norme disciplinari
(Capo V)
Articolo 23
Doveri del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi
di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di
rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire
la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente
contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di
sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241;
c) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per
ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui
abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di
accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché
attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine alla legge 4 gennaio
1968, n. 15 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per
la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e
con gli utenti condotta uniformata a princìpi di correttezza ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che
ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie
funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che
l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a
chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque,
eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca
illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale
sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
l) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi,
strumenti ed automezzi a lui affidati;
m) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni
che non siano di servizio;
n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai
locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che
non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa
in locali non aperti al pubblico;
p) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non
coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle
stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possono coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non
finanziari propri.
Articolo 24
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo
23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione,
previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di
dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza
previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e
comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo
l'ordinamento dell'amministrazione è tenuto alla contestazione, è venuto a
conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che
siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi
ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa
del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29
del 1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il capo della
struttura, ai fini del comma 2, segnala entro dieci giorni, all'ufficio
competente, ai sensi del comma 4 dell'art. 59 citato, i fatti da contestare al
dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione
nel termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del
soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito
l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla
data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine
entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base
degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga
la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 25, nel rispetto dei
princìpi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25, anche per le
infrazioni di cui al comma 7, lett. c). Quando il medesimo ufficio ritenga che
non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art. 59 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in particolare per quanto
concerne la costituzione di collegi arbitrali unici per più amministrazioni
omogenee o affini, mediante convenzione tra enti.
Articolo 25
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto
previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna
delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti
o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari
nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli
utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra
quelle previste nell'ambito dei medesimi comuni.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione
od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con
un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la manacaza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto
al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si
applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
per malattia, nonchè dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso superiori o
altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei
locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione
alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni
e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggetarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
6 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o
pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica,
graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata
in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai
terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi
nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico
durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o
rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti
o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, salvo
che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della L.
n. 300 del 1970;
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi
della dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all'Amministrazione agli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica
per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste
nel comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato
l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo
o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di
servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo
superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di
cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica
per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori
o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f)
della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente
nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in
relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 24, comma 2, deve
essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e
rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche
ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora
l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad
una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna,
il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art. 24, comma
2, dalla data di conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è
riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della
sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data
la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita
con altre.
11. Il codice di cui al comma 10 deve essere pubblicato tassativamente
entro quindici giorni dalla data di cui all'art. 2 comma 2 e si attua dal quindicesimo
giorno successivo a quello dell'affissione.
Articolo 26
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella
sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli
effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti
dell'anzianità di servizio.
Articolo
27
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione
per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo
della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che
non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali
da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
liceziamento ai sensi dell'articolo 25 commi 6 e 7.
3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di
sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime
condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15,
commi 1, 2, 3 e 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art.
25 commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo
sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa
mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con
formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo
di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se
fosse rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito
del procedimento penale.
Estinzione del rapporto di lavoro - Termini di
preavviso
Articolo 27-ter
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che
nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 ( * ) del
CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento
dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente .
( * ) per malattia - per infortunio - per licenziamento
Articolo 27-quater
Obblighi delle parti
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27-ter, la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di
compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto
l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a)
dell'art. 27-ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso,
salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità
massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione
prevista.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne
comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso .
Gli artt. 27-ter e 27-quater sono stati aggiunti dall'art. 6 del Contratto
integrativo approvato con Provv.P.C.M. 7 marzo 1996, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del predetto contratto.
Articolo 39
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono
ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di
ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte
un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di
mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto
eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione
per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per
l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione
del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia
durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso
non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di
preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli
effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli
aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di
ferie maturati e non goduti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in
caso di malattia superiore a quindici giorni secondo la tabella n. 1 allegata
al presente contratto (52/b).
Articolo così sostituito dall'art. 7 del Contratto integrativo approvato con
Provv. P.C.M. 7 marzo 1996, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
predetto contratto.